TFR e previdenza complementare

È l’informativa che lo Studio mette a disposizione dei clienti nell’area riservata quando si chiede un’assunzione: qui, con il collegamento a ogni testo di legge citato.

Informativa per il Datore di Lavoro e per il Lavoratore. I riferimenti per esteso sono nelle note, con il collegamento al testo di legge. Testo verificato conforme alle novità introdotte nel D.Lgs. 252/2005 vigente a partire dal 01/07/2026.
In poche parole Il TFR può restare in azienda oppure può essere devoluto ad un fondo pensione. La scelta è libera e può essere fatta in qualsiasi momento. Una volta che il dipendente sceglie di devolvere il TFR ad un fondo non può tornare indietro — è questo che rende la scelta delicata e praticamente IRREVERSIBILE.1

Che cos'è il TFR e come matura

«In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto».13 Ogni anno se ne accantona una quota pari alla retribuzione dell'anno divisa per 13,5; quanto già accantonato si rivaluta al 31 dicembre con un tasso fatto dell'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.13

Dopo otto anni presso lo stesso datore di lavoro si può chiedere, una sola volta, un'anticipazione fino al 70% per spese sanitarie straordinarie o per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli.13

«In azienda» non vuol dire sempre nella cassa dell'azienda Le imprese con almeno 50 addetti versano ogni mese il TFR non destinato ai fondi pensione al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS per conto dello Stato, che poi lo eroga al lavoratore.14 E se il datore di lavoro diventa insolvente, il TFR lasciato in azienda è assistito dal Fondo di garanzia presso l'INPS, che «si sostituisce» a lui nel pagamento.15

1. Le due strade

Il TFR che matura ogni mese, con lo stipendio In azienda art. 2120 codice civile (o Fondo Tesoreria INPS) A un fondo pensione del contratto, o scelto da lui previdenza complementare SI PUÒ sempre, quando vuole NON SI TORNA nemmeno cambiando lavoro
Dall'azienda al fondo si passa quando si vuole.2 Dal fondo all'azienda, no.1

2. Chi non dice niente: cosa succede da sé

Dal 01/07/202616 il silenzio non lascia le cose come stanno. Per chi è alla prima assunzione come dipendente privato l’iscrizione al fondo pensione del contratto scatta automaticamente se non viene fatta la scelta di lasciare il TFR in Azienda: si chiama adesione automatica.3 Ci sono 60 giorni dalla data di assunzione per fare la propria scelta.4

assunzione 60° giorno qui si può scegliere: azienda, o quale fondo ha scelto vale quello che ha detto non ha scelto iscrizione al fondo del contratto con i versamenti dal 1° giorno*
* I versamenti partono dopo i 60 giorni ma «comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione».5
Quanto TFR ci va Tutto, se gli accordi non dicono una percentuale.6 E destinare il TFR a un fondo non obbliga né l'azienda né il lavoratore a versare altri contributi.7

3. Ha già un fondo da un lavoro precedente

È il caso più frequente e quello dove si sbaglia di più. La domanda da farsi è una sola: quell'adesione è ancora in essere?8

Aveva già messo il TFR in un fondo in un lavoro precedente è ancora aperta l'ha riscattata tutta Adesione IN ESSERE Sceglie A QUALE fondo, non se avere un fondo Il TFR in azienda non può restare Se tace: adesione automatica art. 8, comma 9-bis Adesione CHIUSA La scelta è di nuovo libera: anche il TFR in azienda Il riscatto totale però è raro: solo invalidità grave o disoccupazione oltre 48 mesi art. 14, comma 2
Il cambio di lavoro, da solo, non dà diritto a farsi liquidare il fondo: per questo si parla di IRREVERSIBILITÀ della scelta.9
Perché si dice «irreversibile» Non perché una firma non si possa cambiare, ma perché il vincolo segue la persona: finché l'adesione è in essere, anche cambiando datore di lavoro il TFR deve andare a un fondo.8 Uscirne vorrebbe dire riscattare tutta la posizione, e il riscatto totale spetta solo in casi gravi.9

E gli importi già versati nel vecchio fondo?

Due strade, entrambe a scelta del lavoratore:

  1. trasferire gli importi già versati al nuovo fondo — così l’anzianità di partecipazione non viene persa;
  2. lasciare gli importi versati nel vecchio fondo, anche senza effettuare nuovi versamenti.9

Dopo due anni di partecipazione il trasferimento è un diritto e nessuna clausola può ostacolarlo.10

4. Cosa deve fare il datore di lavoro

Tre obblighi, tutti scritti nella legge
  1. Informare all'assunzione: contratto applicato, adesione automatica, fondo di destinazione, alternative e termini.11
  2. Verificare quale scelta il lavoratore ha già fatto in passato, e farsela dichiarare.8 È il motivo delle due domande che il modulo di assunzione dello Studio pone al datore di lavoro.
  3. Conservare la dichiarazione e consegnarne una copia al lavoratore.12 Firmando il documento tramite il Portale una copia dello stesso resta nel fascicolo del lavoratore ed una copia viene inviata per mail al lavoratore.
Da ribadire al lavoratore In caso di versamento del TFR ad un fondo, cambiando lavoro il Lavoratore NON può farsi liquidare gli importi versati al fondo; invece mantenendo il TFR in azienda, cambiando lavoro, il lavoratore continuerà a ricevere il TFR maturato.9

Note

  1. Il TFR versato al fondo resta nella previdenza complementare: si può trasferire ad altra forma o riscattare nei soli casi previsti, non riportare in azienda. D.Lgs. 252/2005, art. 14, commi 2 e 6.
  2. «Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta» — art. 8, comma 7-quater. La revoca vale in un verso: azienda → fondo.
  3. «I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare» — art. 8, comma 7. Il fondo è quello degli accordi collettivi (comma 7-bis); in mancanza, quello residuale del regolamento ministeriale (comma 7-ter).
  4. «Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile» — art. 8, comma 7-quater.
  5. «Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data» — art. 8, comma 7-quinquies.
  6. «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale» — art. 8, comma 2. Per chi risulta iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e i cui accordi non prevedano la destinazione del TFR, la misura minima è il 50 per cento (art. 8, comma 9-bis).
  7. «L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro» — art. 8, comma 10.
  8. «Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione […] il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa […] e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter» — art. 8, comma 9-bis.
  9. Perdita dei requisiti di partecipazione: art. 14, comma 2 — lett. a) trasferimento ad altra forma legata alla nuova attività; lett. b) riscatto parziale del 50 per cento per disoccupazione da 12 a 48 mesi, mobilità o cassa integrazione; lett. c) riscatto totale per invalidità che riduce la capacità di lavoro a meno di un terzo o per disoccupazione oltre 48 mesi; lett. c-bis) la posizione resta nel fondo anche senza ulteriore contribuzione.
  10. Portabilità: art. 14, comma 6 — dopo due anni di partecipazione il trasferimento dell'intera posizione a un'altra forma è un diritto e non può essere ostacolato.
  11. «Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica» — art. 8, comma 8.
  12. «Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia» — art. 8, comma 7-quater, ultimo periodo.
  13. Codice civile, art. 2120: diritto al TFR (primo comma), quota annua pari alla retribuzione divisa per 13,5 (secondo comma), rivalutazione dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT, anticipazione non superiore al 70% dopo otto anni di servizio per spese sanitarie o acquisto della prima casa, ottenibile una sola volta.
  14. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 755 e 756: «Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti».
  15. Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 1: il Fondo di garanzia è istituito presso l'INPS «con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto».
  16. Le nuove regole dell'art. 8 (adesione automatica dei neoassunti e comma 9-bis) le ha introdotte la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204 e «si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026» (comma 205).

Normativa citata

D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 3, comma 1, lett. a)i fondi pensione «negoziali» nascono da «contratti e accordi collettivi, anche aziendali»: sono quindi legati a una categoria di lavoratori.
D.Lgs. 252/2005, art. 8, comma 7i lavoratori dipendenti privati «di prima assunzione», esclusi i domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare.
D.Lgs. 252/2005, art. 8, comma 7-bisl'adesione automatica va al fondo previsto dal contratto collettivo; se ce n'è più d'uno, a quello con più iscritti in azienda. Vi confluiscono tutto il TFR e i contributi previsti dagli accordi. La quota a carico del lavoratore è facoltativa se la retribuzione annua lorda sta sotto l'assegno sociale.
D.Lgs. 252/2005, art. 8, comma 7-tersenza contratto collettivo che indichi un fondo, si va alla forma residuale individuata con decreto ministeriale.
D.Lgs. 252/2005, art. 8, comma 2gli accordi possono fissare la percentuale minima di TFR da destinare alla previdenza complementare; «in assenza di tale indicazione il conferimento è totale».
D.Lgs. 252/2005, art. 8, comma 7-quaterentro 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica, conferire il TFR a un'altra forma «dallo stesso liberamente prescelta» oppure mantenerlo secondo l'art. 2120 del codice civile. «Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare»: la revoca vale in un verso solo, verso il fondo. E ancora: «Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia».
D.Lgs. 252/2005, art. 8, comma 7-quinquiesin caso di adesione automatica il datore versa dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, e «tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione»: l'adesione decorre da quella data, non dalla scadenza.
D.Lgs. 252/2005, art. 8, comma 8il datore di lavoro deve informare il nuovo assunto: contratto applicato, meccanismo dell'adesione automatica, fondo di destinazione, alternative e termini.
D.Lgs. 252/2005, art. 8, comma 9-bis ⬅ IL PUNTO CHIAVEper i lavoratori NON di prima assunzione: il datore deve informare e «verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione». E se il lavoratore «abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare», può indicare entro 60 giorni «a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando», e «in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica». Il TFR è conferito per l'intero importo, salvo la percentuale prevista dagli accordi o, per chi è iscritto alla previdenza obbligatoria da prima del 29 aprile 1993 e i cui accordi non prevedano la destinazione del TFR, non meno del 50%.
D.Lgs. 252/2005, art. 8, comma 10«L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro»: destinare il TFR a un fondo non obbliga nessuno dei due a versare altro.
D.Lgs. 252/2005, art. 14, comma 2quando vengono meno i requisiti di partecipazione (per esempio si cambia settore e contratto): lett. a) trasferimento a un'altra forma legata alla nuova attività; lett. b) riscatto parziale del 50% per disoccupazione da 12 a 48 mesi, mobilità o cassa integrazione; lett. c) riscatto totale per invalidità che riduce la capacità di lavoro a meno di un terzo o disoccupazione oltre 48 mesi; lett. c-bis) la posizione resta nel fondo anche senza altri versamenti.
Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 1il TFR lasciato in azienda è assistito dal «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» presso l'INPS, che si sostituisce al datore di lavoro «in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile».
D.Lgs. 252/2005, art. 14, comma 6dopo due anni di partecipazione il trasferimento dell'intera posizione a un'altra forma è un diritto, e nessuna clausola può ostacolarlo.

Testo del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 nella versione vigente, letto sulla banca dati della Documentazione Economica e Finanziaria del Dipartimento delle Finanze (art. 8, art. 14). Nessuna circolare o prassi è usata come fondamento. Questa pagina spiega la regola generale: per il caso concreto rivolgiti allo Studio.

› Come si chiede un'assunzione allo Studio

Testi di legge letti nella versione vigente al 05/10/2026: banca dati della Documentazione Economica e Finanziaria del Dipartimento delle Finanze (def.finanze.it); per le norme del lavoro e il codice civile, che quella banca dati non contiene, Normattiva; per gli atti dell'Unione europea, EUR-Lex. Le parole fra virgolette sono riportate testualmente. Questa pagina illustra la regola generale: per il caso concreto rivolgiti allo Studio.

Testi e schemi di questa pagina sono stati preparati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e revisionati dai professionisti dello Studio, in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50 e alla Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13.

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Aggiornato al 05/10/2026

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